Tribunale di Milano, ordinanza del 27 novembre 2017

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Va accolta l’opposizione ex art.170 dpr. 115/2002 avverso la liquidazione operata dal Giudice di Pace con riferimento ai giudizi civili di sua competenza. Difatti, nei procedimenti ex art.13, co.8, d.lgs. 286/1998 (ricorso avverso decreto di espulsione prefettizia), sono dovuti gli onorari previsti per le cause di competenza del Tribunale, poiché ricorre un caso di competenza funzionale del Giudice di Pace e la liquidazione dei compensi deve necessariamente essere determinata tenendo conto di quanto previsto dagli artt.82 e 142 dpr 115/02.

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