Tribunale di Bari, ordinanza n. 18168 del 26 giugno 2017

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L’art. 5, comma 6, del d.lgs. n.286/98 non detta la definizione dei “seri motivi di carattere umanitario”, ragion per cui essi devono essere identificati con riferimento alle fattispecie previste dalle convenzioni universali o regionali che autorizzano o impongono al nostro Paese l’adozione di misure di protezione a garanzia dei diritti umani fondamentali, che trovano espressione anche nella nostra Costituzione. A supporto della domanda, devono allegarsi un diritto assoluto meritevole di protezione e circostanze da cui possa desumersi che il suo titolare subirebbe in patria un pregiudizio tale da differenziare la sua posizione da quella degli altri concittadini. Va, pertanto, riconosciuta protezione umanitaria alla giovane cittadina ucraina la cui situazione personale risulti meritevole di tutela ai sensi della citata normativa, tenuto conto del suo documentato inserimento nel tessuto socio-economico italiano.

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