Il ritardo (non giustificato) nell’ottemperare alla sentenza del giudice ordinario con la quale è annullato il diniego del visto d’ingresso per ricongiungimento familiare e stabilita la spettanza del relativo visto, rappresenta una grave lesione del diritto alla unità familiare, in quanto tale risarcibile dal Ministero degli Affari Esteri per la cui determinazione è utilizzabile il canone dell’equità. Le spese seguono la soccombenza.
Mar 23