TAR Campania – Napoli, 2 ottobre 2018, sentenza n.5755

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Nell’ambito delle relazioni interpersonali, ogni decisione che colpisce uno dei soggetti finisce per ripercuotersi anche sugli altri componenti della famiglia e il distacco dal nucleo familiare, specie in presenza di figli minori, è decisione troppo grave perché sia rimessa in forma generalizzata e automatica a presunzioni di pericolosità assolute, stabilite con legge, e ad automatismi procedurali, senza lasciare spazio ad un circostanziato esame della situazione particolare dello straniero interessato e dei suoi familiari (cfr. Corte Costituzionale sentenza n. 202 del 18.7.2013).
Tenuto conto del documentato svolgimento (già da oltre due anni) di lavoro dipendente sotto il costante controllo del Magistrato di Sorveglianza e considerati i vincoli familiari in Italia, non può affermarsi la pericolosità sociale della cittadina straniera sulla scorta di precedenti penali e di polizia (peraltro, tutti risalenti).
Non rileva a tal fine la circostanza che la ricorrente sia stata destinataria nel giugno del 2016 della misura della prevenzione personale dell’avviso orale poichè tale misura non esime l’A. dal valutare all’attualità (ossia al momento di adozione del diverso provvedimento relativo al procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno) la pericolosità sociale dell’istante nel sopra descritto bilanciamento.

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