TAR Campania: la pericolosità sociale del cittadino straniero deve essere valutata all’attualità e l’intervenuta estinzione del reato è sopravvenienza valutabile a mente dell’art. 5, comma 5 TUI

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a cura dell’Avv. Valentina Mercadante
Il giudizio di pericolosità sociale deve essere formulato indefettibilmente secondo i criteri di attualità e concretezza, con riferimento all’effettivo grado di disvalore riconducibile alle condotte commesse dallo straniero al fine di garantire che il provvedimento reiettivo sia funzionale a garantire “la neutralizzazione di una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato in concreto e attualmente rappresentata dallo straniero”.

Il Tribunale Amministrativo specifica che “I fatti sanzionati penalmente non erano forieri – al momento della loro commissione – di qualsivoglia necessitato effetto preclusivo alla permanenza del trasgressore nel territorio nazionale, non essendo ricompresi nel tassativo alveo della fattispecie criminose foggiato all’art. 4, comma 3, d.lgs. 286/98. Al momento della loro commissione, pertanto, non era prevedibile e percepibile da parte del trasgressore tale pernicioso effetto, aventi pregnanti conseguenze lesive per la sfera giuridica dello straniero”.
In ogni caso, l’intervenuta estinzione del reato (antecedente all’emanazione del diniego) portata a conoscenza della PA “vale a lumeggiare la effettiva latitudine ed intensità dell’“inserimento sociale e lavorativo” che ha connotato la permanenza del ricorrente in Italia, disvelando la assenza di ulteriori indizi sintomatici della sua pericolosità per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato”.


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