TAR Campania: il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza ha carattere sanzionatorio, pertanto, è onere della Prefettura notiziare l’interessato dell’avvio del procedimento a tutela del contraddittorio endoprocedimentale.

⏱ Tempo di lettura < 1 min

a cura dell’avv. Valentina Mercadante
Il decreto di revoca delle misure di accoglienza, per il suo carattere sanzionatorio e il suo effetto di privazione dei mezzi occorrenti a far fronte alle più elementari esigenze di vita, presuppone la previa comunicazione dell’avvio di inizio del procedimento per dar modo all’interessato di fornire eventuali difese e giustificazioni.

L’omessa comunicazione non è sanzionabile solo nei casi di qualificata e documentata urgenza che renda il provvedimento indifferibile e, in ogni caso, la PA deve indicare in decreto le ragioni che hanno determinato l’adozione di un provvedimento d’urgenza e la connessa impossibilità di instaurare il contraddittorio.

Sul punto, il Tar – Napoli ha statuito l’annullabilità del decreto di revoca  delle misure di accoglienza poichè “non menziona l’avviso né giustifica la sua omissione” ed ancora “l’urgenza non solo non è documentata ma nemmeno potrebbe dedursi dal limitato lasso temporale intercorso tra la nota del 18 settembre del responsabile della struttura e la data del provvedimento del 25 settembre, tenuto conto che il provvedimento è stato poi comunicato alle ricorrenti con un abnorme ritardo solo il successivo 16 gennaio 2021; b) nemmeno può ritenersi che l’avviso sarebbe risultato superfluo dato che – a parte il rilievo che la inutilità dell’avviso dovrebbe essere dimostrata dall’amministrazione – le ricorrenti hanno anche documentato che, ove l’avviso fosse stato dato, avrebbero potuto fornire utili apporti al procedimento”.

Tribunale Amministrativo Regionale, sentenza n.02913/2021

Scarica qui il provvedimento