Agosto 7

Cassazione Civile: l’inserimento socio-lavorativo raggiunto nel Paese ospitante dal richiedente protezione internazionale conduce al riconoscimento della protezione speciale quando il ritorno nel Paese d’origine (Senegal) rende probabile lo “scadimento” delle sue condizioni di vita privata e/o familiare.

Quando si accerti – attraverso la produzione in giudizio di documentazione lavorativa e scolastica – che un significativo livello d’inserimento in Italia sia stato raggiunto da un richiedente protezione, il probabile significativo scadimento delle sue condizioni di vita privata e/o familiare tutelate dall’art.8 CEDU nel Paese d’origine (Senegal) deve condurre al riconoscimento di protezione speciale:.

Aprile 18

L’avviato processo di radicamento in Italia impone la tutela della vita privata del richiedente protezione: segue il riconoscimento di protezione speciale ex art.32, co.3, d.lgs. n.25\2008

V’è diritto alla protezione speciale ex art. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008, come modificato dal d.l. 130\20, nel testo previgente il cd. decreto Cutro, per il richiedente (cittadino nigeriano), il cui rimpatrio comporterebbe l’interruzione forzata dell’avviato processo di “radicamento”, anche sociale, che deriva dalla sua effettiva integrazione sul piano lavorativo. Reimmettere il richiedente in un.

Settembre 26

L’esperienza lavorativa in Italia è rilevante per il riconoscimento di protezione umanitaria.

In tema di protezione umanitaria, il livello di integrazione raggiunto in Italia dal richiedente, cittadino pakistano, deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di contratti di lavoro.