Ai sensi dell’ ex art. 8, comma 1, lett. d), d.lgs. 251\2007, l’appartenenza ad un determinato gruppo sociale, in particolare donna vittima di tratta, è motivo valido per il riconoscimento dello status di rifugiata.

⏱ Tempo di lettura < 1 min Ai fini di tale riconoscimento, infatti, i plurimi atti di violenza posti in essere da soggetti persecutori (anche privati) di cui è stata vittima la ricorrente (cittadina nigeriana) nel proprio Paese ed in quello di transito (Libia), così come il concorrente ed attuale rischio di re-trafficking e a stigmatizzazione sociale e familiare sono riconducibili a ragioni legate […]

Il Tribunale di Venezia accoglie il ricorso e riconosce lo status di rifugiata alla giovane cittadina nigeriana che ha subito atti di violenza (in forma grave: tratta) ed MGF, in quanto atti di persecuzione dovuti alla sua apparenza ad un determinato gruppo sociale “donna”.

⏱ Tempo di lettura < 1 min È fondato il diritto alla protezione internazionale per essere inequivoco il fatto che la ricorrente sia stata vittima di tratta, sottoposta a mutilazione genitale femminile di secondo tipo (la classificazione OMS) e che possa essere vittima di re-trafficking in ipotesi di rimpatrio. Tali dati costituiscono una forma distinta di persecuzione, che ricade all’interno della definizione di rifugiato[…]

Il Tribunale di Roma riconosce lo status di rifugiata alla richiedente nigeriana vittima di “trafficking”, violenze ed abusi in Libia, a rischio di MGF e in pericolo di re-trafficking in Nigeria, per essere stata accertata un’ipotesi di pericolo persecuzione per appartenenza ad un determinato gruppo sociale.

⏱ Tempo di lettura < 1 min Va riconosciuto lo status di rifugiata alla richiedente cittadina nigeriana ai sensi degli art.7 e 8 del D.lgs. 251/07 per il rischio persecutorio che costei correrebbe in ipotesi di rimpatrio in ragione dell’appartenenza ad un determinato gruppo sociale, in particolare donna già trafficata e a rischio di stigma, di re-trafficking e di violenza nonché di mutilazioni genitali[…]