Luglio 26

Tribunale Ordinario di Roma – sez. Immigrazione: La manifestazione di volontà di chiedere protezione, non soggetta ad alcun formalismo, è sufficiente a configurare un obbligo dell’Amministrazione a verbalizzarla nei termini stringenti previsti dalla normativa interna ed internazionale. Obbligo che, ricorrendo i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, giustifica l’azione d’urgenza ex art.700c.p.c.

Ricevuta la chiara e univoca volontà del ricorrente (cittadino del Bangladesh) di chiedere la protezione speciale, l’A. competente (Questura di Latina) è obbligata a rispondere, formalizzare la domanda nei tempi previsti, fissare un appuntamento a tal fine o consentire una sorta di prenotazione allo scopo. È infatti diritto inalienabile della persona, costituzionalmente tutelato, quello di.

Agosto 4

Il Tribunale di Roma riconosce protezione speciale alla richiedente cittadina indiana per tutelarne legami familiari e maternità.

Il Tribunale di Roma dichiara il diritto della ricorrente alla protezione speciale ai sensi dell’art. 32 d.lgs. 28 genn. 2008 n.25 prendendo in considerazione il rapporto familiare col compagno e la nascita della figlia in Italia, ritenendo che un eventuale rimpatrio della richiedente possa costituire una violazione del diritto alla tutela della propria vita familiare,.

Luglio 11

Il Tribunale di Roma riconosce lo status di rifugiata alla richiedente nigeriana vittima di “trafficking”, violenze ed abusi in Libia, a rischio di MGF e in pericolo di re-trafficking in Nigeria, per essere stata accertata un’ipotesi di pericolo persecuzione per appartenenza ad un determinato gruppo sociale.

Va riconosciuto lo status di rifugiata alla richiedente cittadina nigeriana ai sensi degli art.7 e 8 del D.lgs. 251/07 per il rischio persecutorio che costei correrebbe in ipotesi di rimpatrio in ragione dell’appartenenza ad un determinato gruppo sociale, in particolare donna già trafficata e a rischio di stigma, di re-trafficking e di violenza nonché di.

Maggio 13

Art. 35bis, comma 13, D.lgs. n.25/2008: il Tribunale di Roma sospende degli effetti del decreto di rigetto impugnato in Cassazione per garantire la difesa effettiva e le prerogative istruttorie del Giudice di rinvio.

Le esigenze difensive e di “effettività di contatto” tra il ricorrente e il suo difensore e la necessità di garantire – in una eventuale fase rescissoria – la possibilità di un supplemento di istruttoria (nuova audizione del richiedente protezione) impongono di accordare tutela cautelare al ricorrente in Cassazione (art.35bis, comma 13, d.lgs.25/2008), col ripristino dell’efficacia.