Giugno 8

Tribunale di Napoli: il rischio di subire violazione al (fondamentale) diritto al rispetto della vita privata del ricorrente, cittadino del Senegal, comporta il riconoscimento di protezione speciale ai sensi dell’ex art. 32, co.3, d.lgs. 25/2008, come novellato dal d.l. 130/2020.

Ricorre rischio di violazione del fondamentale diritto alla vita privata nel caso di rimpatrio di un richiedente (cittadino senegalese) radicato in Italia e che abbia avviato un concreto percorso d’integrazione sociale e lavorativo nel Paese in cui vive da oltre sei anni. Il rimpatrio lo renderebbe vulnerabile, costringendolo – in tale condizione – a reimmettersi.

Marzo 22

Fondato è il timore di subire un danno grave (nella fattispecie, detenzione in condizioni disumane e tortura) per il richiedente protezione internazionale cittadino di Pakistan che ivi sarebbe a rischio di condanna da parte della Corte Marziale per il reato di diserzione militare (nella fattispecie, trattasi di militare della Marina): segue la dichiarazione del diritto alla protezione sussidiaria ai sensi degli articoli 2, lett. g), e 14, lett. b), d.lgs. 251.

Erra sul piano logico-giuridico la Commissione Territoriale che, nel momento in cui, pur ritenendo verosimile che l’istante sia stato un militare della Marina Militare pakistana, non abbia poi considerato che già per il solo fatto di essere espatriato clandestinamente, ancora in forze presso la Marina Militare pakistana, egli si è reso responsabile del reato di.

Febbraio 27

La reiterazione, in forma grave ed eterogenea, di atti di violenza gender based nei confronti di una donna impone di qualificare la sua domanda di protezione quale rifugio per persecuzioni dovute all’apparenza ad un determinato gruppo sociale, come previsto dall’art. 8, comma 1, lett. d), d.lgs. 251.

Il Tribunale di Napoli accoglie la domanda e riconosce alla richiedente cittadina della Nigeria lo status di rifugiata tenuto conto di una lunga e variegata serie di atti di grave violenza di genere, sviluppatasi per anni, in patria ed all’estero, quali sono i ripetuti abusi sessuali, nonché di quelli temuti in caso di rimpatrio. La.

Gennaio 30

Il richiedente protezione internazionale – cittadino della Mauritania – fuggito perché vittima di schiavitù nel Paese, piaga ancora lontana dall’essere eradicata, ha il diritto di asilo in Italia.

Il Tribunale di Napoli accoglie la domanda di protezione internazionale e riconosce lo status di rifugiato ex art. 8, co. 1, lett. d), d.lgs. 251\2007 per motivi di appartenenza ad un particolare gruppo sociale del richiedente ricorrente, cittadino della Mauritania, essendo fondato ed effettivo il periculum persecutionis di riduzione alla schiavitù lavorativa in caso di.