V’è diritto alla protezione speciale ex art. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008, come modificato dal d.l. 130\20, nel testo previgente il cd. decreto Cutro, per il richiedente (cittadino nigeriano), il cui rimpatrio comporterebbe l’interruzione forzata dell’avviato processo di “radicamento”, anche sociale, che deriva dalla sua effettiva integrazione sul piano lavorativo. Reimmettere il richiedente in un.
L’esperienza lavorativa in Italia è rilevante per il riconoscimento di protezione umanitaria.
In tema di protezione umanitaria, il livello di integrazione raggiunto in Italia dal richiedente, cittadino pakistano, deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di contratti di lavoro.
Corte d’Appello di Napoli, decreto del 5 dicembre 2015
Sussistono i presupposti per l’autorizzazione al soggiorno in T.N. ex art.31, comma 3, d.lgs. 286/98 in favore del cittadino straniero e dei suoi due figli in tenera età, poichè l’allontanamento del padre o quello dei minori verso un Paese (Tanzania) col quale questi non hanno alcun radicamento culturale ed affettivo e, peraltro, afflitto da enormi carenze sanitarie, sarebbe di indubbio nocumento per il loro sviluppo psicofisico. Non ostano alla concessione dell’autorizzazione i risalenti precedenti penali di cui è gravato l’istante, poiché su di essi prevale l’interesse dei minori alla conservazione del rapporto genitoriale anche col padre.