Febbraio 27

La reiterazione, in forma grave ed eterogenea, di atti di violenza gender based nei confronti di una donna impone di qualificare la sua domanda di protezione quale rifugio per persecuzioni dovute all’apparenza ad un determinato gruppo sociale, come previsto dall’art. 8, comma 1, lett. d), d.lgs. 251.

Il Tribunale di Napoli accoglie la domanda e riconosce alla richiedente cittadina della Nigeria lo status di rifugiata tenuto conto di una lunga e variegata serie di atti di grave violenza di genere, sviluppatasi per anni, in patria ed all’estero, quali sono i ripetuti abusi sessuali, nonché di quelli temuti in caso di rimpatrio. La.

Gennaio 30

Il richiedente protezione internazionale – cittadino della Mauritania – fuggito perché vittima di schiavitù nel Paese, piaga ancora lontana dall’essere eradicata, ha il diritto di asilo in Italia.

Il Tribunale di Napoli accoglie la domanda di protezione internazionale e riconosce lo status di rifugiato ex art. 8, co. 1, lett. d), d.lgs. 251\2007 per motivi di appartenenza ad un particolare gruppo sociale del richiedente ricorrente, cittadino della Mauritania, essendo fondato ed effettivo il periculum persecutionis di riduzione alla schiavitù lavorativa in caso di.

Gennaio 17

Ricorso in Cassazione e tutela cautelare del richiedente protezione internazionale.

Va accolta l’istanza cautelare avanzata ai sensi dell’art.35bis, comma 13, D.Lgs. 25/2008 (alla sezione specializzata in materia di immigrazione del competente Tribunale) dal richiedente protezione ricorrente in Cassazione quando v’è il pericolo di un suo allontanamento dal territorio nazionale in pendenza della definizione del giudizio in Cassazione e in considerazione della concreta ed estrema difficoltà.

Luglio 11

Il Tribunale di Roma riconosce lo status di rifugiata alla richiedente nigeriana vittima di “trafficking”, violenze ed abusi in Libia, a rischio di MGF e in pericolo di re-trafficking in Nigeria, per essere stata accertata un’ipotesi di pericolo persecuzione per appartenenza ad un determinato gruppo sociale.

Va riconosciuto lo status di rifugiata alla richiedente cittadina nigeriana ai sensi degli art.7 e 8 del D.lgs. 251/07 per il rischio persecutorio che costei correrebbe in ipotesi di rimpatrio in ragione dell’appartenenza ad un determinato gruppo sociale, in particolare donna già trafficata e a rischio di stigma, di re-trafficking e di violenza nonché di.

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