Febbraio 27

La reiterazione, in forma grave ed eterogenea, di atti di violenza gender based nei confronti di una donna impone di qualificare la sua domanda di protezione quale rifugio per persecuzioni dovute all’apparenza ad un determinato gruppo sociale, come previsto dall’art. 8, comma 1, lett. d), d.lgs. 251.

Il Tribunale di Napoli accoglie la domanda e riconosce alla richiedente cittadina della Nigeria lo status di rifugiata tenuto conto di una lunga e variegata serie di atti di grave violenza di genere, sviluppatasi per anni, in patria ed all’estero, quali sono i ripetuti abusi sessuali, nonché di quelli temuti in caso di rimpatrio. La.

Settembre 16

Il Tribunale di Bari riconosce lo status di rifugiata alla richiedente cittadina nigeriana vittima di matrimonio forzato e MGF, per il pericolo di subire nuove persecuzioni e violenze dovute all’appartenenza ad un determinato gruppo sociale.

Il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell’ex art. 7 D.lgs. 251/2007 alla richiedente nigeriana, cui già in Commissione era stata riconosciuta protezione speciale, in quanto appartiene ad un particolare gruppo sociale (donna vittima di MGF e matrimonio forzato). Nel caso specifico, il Tribunale enfatizza il pericolo.

Aprile 16

Il Tribunale di Salerno: le MGF impongono il riconoscimento della protezione internazionale alla ricorrente che ne sia stata vittima, trattandosi di pratica persecutoria GB tanto atroce e a carattere permanente (“continuo”).

Il Tribunale di Salerno riconosce lo status di rifugiata ai sensi degli artt. 7 e 8 ss. del d.lgs. 251/07, in ragione dell’appartenenza della ricorrente ad un particolare gruppo sociale in quanto donna che ha subito atti persecutori GB, concretizzatisi in MGF cui veniva sottoposta nel Paese d’origine (Nigeria), pratica così atroce che il danno.