Maggio 26

Il Tribunale di Venezia accoglie il ricorso e riconosce lo status di rifugiata alla giovane cittadina nigeriana che ha subito atti di violenza (in forma grave: tratta) ed MGF, in quanto atti di persecuzione dovuti alla sua apparenza ad un determinato gruppo sociale “donna”.

È fondato il diritto alla protezione internazionale per essere inequivoco il fatto che la ricorrente sia stata vittima di tratta, sottoposta a mutilazione genitale femminile di secondo tipo (la classificazione OMS) e che possa essere vittima di re-trafficking in ipotesi di rimpatrio. Tali dati costituiscono una forma distinta di persecuzione, che ricade all’interno della definizione.

Febbraio 27

La reiterazione, in forma grave ed eterogenea, di atti di violenza gender based nei confronti di una donna impone di qualificare la sua domanda di protezione quale rifugio per persecuzioni dovute all’apparenza ad un determinato gruppo sociale, come previsto dall’art. 8, comma 1, lett. d), d.lgs. 251.

Il Tribunale di Napoli accoglie la domanda e riconosce alla richiedente cittadina della Nigeria lo status di rifugiata tenuto conto di una lunga e variegata serie di atti di grave violenza di genere, sviluppatasi per anni, in patria ed all’estero, quali sono i ripetuti abusi sessuali, nonché di quelli temuti in caso di rimpatrio. La.

Settembre 21

Protezione internazionale: valida ai fini delle notificazioni l’elezione del domicilio presso il difensore.

La notifica della decisione presso il domicilio, diverso da quello dichiarato, è nulla e il ricorrente andrà rimesso in termini in assegue dei principi già indicati da Corte Costituzionale 198 e 227/2000 con le quali si affermato il principio secondo il quale il termine inizia a decorrere dalla conoscenza dell’atto. Tribunale di Genova, decreto di.

Settembre 16

Il Tribunale di Bari riconosce lo status di rifugiata alla richiedente cittadina nigeriana vittima di matrimonio forzato e MGF, per il pericolo di subire nuove persecuzioni e violenze dovute all’appartenenza ad un determinato gruppo sociale.

Il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell’ex art. 7 D.lgs. 251/2007 alla richiedente nigeriana, cui già in Commissione era stata riconosciuta protezione speciale, in quanto appartiene ad un particolare gruppo sociale (donna vittima di MGF e matrimonio forzato). Nel caso specifico, il Tribunale enfatizza il pericolo.

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