La Corte d’Appello di Venezia definitivamente pronunciando dichiara il diritto alla protezione umanitaria del richiedente cittadino del Bangladesh alla luce di un discreto livello d’integrazione raggiunto in Italia, grazie ad attività lavorative che gli consentono di condurre una vita dignitosa e migliorare di quella che presumibilmente potrebbe avere nel Paese di provenienza. “Le stesse modalità.
Situazioni di grave deprivazione dei diritti umani nel Paese di origine possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia, poiché la natura di diritti fondamentali che l’alimentano impone una tutela a compasso largo.
L’evoluzione della giurisprudenza di questa Corte, cristallizzata da Cass. SU n. 24413/2021, si è espressa nel senso che, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine e la situazione d’integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del.
L’esperienza lavorativa in Italia è rilevante per il riconoscimento di protezione umanitaria.
In tema di protezione umanitaria, il livello di integrazione raggiunto in Italia dal richiedente, cittadino pakistano, deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di contratti di lavoro.
Deposito telematico in Cassazione: da marzo attuabile per processo civile.
Come naturale evoluzione dell’organizzazione giuridica e d’impegno all’apertura dell’anno giudiziario presso la Suprema Corte, si è dato il via al deposito telematico in Cassazione. Con D.M. Giustizia del 27 gennaio 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale si dispone la fruizione del servizio per le parti e i propri difensori anche per il settore Civile. Già il.