Cassazione Civile: in materia di riconoscimento della protezione internazionale, l’allegazione di MGF è rilevante per tutte le forme di protezione (status, sussidiaria ed umanitaria), trattandosi di pratica gender based, che rappresenta, per la persona che le subisce o rischia di subirla, atto persecutorio e trattamento oggettivamente inumano e degradante, di fronte al quale il Giudice della protezione deve avere un ruolo attivo, compiendo ogni incombente istruttorio officioso ritenuto necessario, compreso l’audizione della ricorrente.

⏱ Tempo di lettura 3 min Va accolto il ricorso proposto dalla richiedente protezione internazionale, cittadina nigeriana, che alleghi di aver subito mutilazioni (documentate da certificazione medica) e di temere, in caso di rimpatrio, di subire ancora persecuzioni basate sul genere o trattamenti inumani o degradanti atteso il clima socio-culturale caratterizzante il Paese d’origine. Difatti, il rischio di assoggettamento a pratiche di mgf […]

Tribunale Ordinario di Roma – sez. Immigrazione: La manifestazione di volontà di chiedere protezione, non soggetta ad alcun formalismo, è sufficiente a configurare un obbligo dell’Amministrazione a verbalizzarla nei termini stringenti previsti dalla normativa interna ed internazionale. Obbligo che, ricorrendo i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, giustifica l’azione d’urgenza ex art.700c.p.c.

⏱ Tempo di lettura 2 min Ricevuta la chiara e univoca volontà del ricorrente (cittadino del Bangladesh) di chiedere la protezione speciale, l’A. competente (Questura di Latina) è obbligata a rispondere, formalizzare la domanda nei tempi previsti, fissare un appuntamento a tal fine o consentire una sorta di prenotazione allo scopo. È infatti diritto inalienabile della persona, costituzionalmente tutelato, quello di chiedere protezione[…]

Tribunale di Napoli: il rischio di subire violazione al (fondamentale) diritto al rispetto della vita privata del ricorrente, cittadino del Senegal, comporta il riconoscimento di protezione speciale ai sensi dell’ex art. 32, co.3, d.lgs. 25/2008, come novellato dal d.l. 130/2020.

⏱ Tempo di lettura < 1 min Ricorre rischio di violazione del fondamentale diritto alla vita privata nel caso di rimpatrio di un richiedente (cittadino senegalese) radicato in Italia e che abbia avviato un concreto percorso d’integrazione sociale e lavorativo nel Paese in cui vive da oltre sei anni. Il rimpatrio lo renderebbe vulnerabile, costringendolo – in tale condizione – a reimmettersi in un[…]