È fondato il diritto alla protezione internazionale per essere inequivoco il fatto che la ricorrente sia stata vittima di tratta, sottoposta a mutilazione genitale femminile di secondo tipo (la classificazione OMS) e che possa essere vittima di re-trafficking in ipotesi di rimpatrio. Tali dati costituiscono una forma distinta di persecuzione, che ricade all’interno della definizione.
Il richiedente protezione internazionale – cittadino della Mauritania – fuggito perché vittima di schiavitù nel Paese, piaga ancora lontana dall’essere eradicata, ha il diritto di asilo in Italia.
Il Tribunale di Napoli accoglie la domanda di protezione internazionale e riconosce lo status di rifugiato ex art. 8, co. 1, lett. d), d.lgs. 251\2007 per motivi di appartenenza ad un particolare gruppo sociale del richiedente ricorrente, cittadino della Mauritania, essendo fondato ed effettivo il periculum persecutionis di riduzione alla schiavitù lavorativa in caso di.
Corte d’Appello Napoli: la condanna a morte comminata nel Paese di provenienza giustifica il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14, lett. a e b, d.lgs. 251/07
a cura del Dott. Andrea Di Maio In materia di riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14, lett. a, d.lgs. 251/07, la preclusione da delitto ostativo commesso nel Paese di provenienza prevista dall’art. 16, d.lgs 251/07 è “recessiva rispetto al rischio di condanna a morte, se e in quanto la pena capitale sia prevista.
Corte d’Appello di Venezia: le minacce e le violenze legate a motivi politici, in assenza di tutela effettiva delle autorità, integrano riconoscimento di protezione sussidiaria
a cura del Dott. Andrea Di Maio In materia di riconoscimento della protezione internazionale, l’essersi sottratto a intimidazioni e violenze di natura politica nel Paese d’origine, in un contesto privo di un effettivo controllo da parte delle autorità, costituisce valido presupposto per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. b, d.lgs. 251/07. Corte.