Maggio 26

Il Tribunale di Venezia accoglie il ricorso e riconosce lo status di rifugiata alla giovane cittadina nigeriana che ha subito atti di violenza (in forma grave: tratta) ed MGF, in quanto atti di persecuzione dovuti alla sua apparenza ad un determinato gruppo sociale “donna”.

È fondato il diritto alla protezione internazionale per essere inequivoco il fatto che la ricorrente sia stata vittima di tratta, sottoposta a mutilazione genitale femminile di secondo tipo (la classificazione OMS) e che possa essere vittima di re-trafficking in ipotesi di rimpatrio. Tali dati costituiscono una forma distinta di persecuzione, che ricade all’interno della definizione.

Gennaio 30

Il richiedente protezione internazionale – cittadino della Mauritania – fuggito perché vittima di schiavitù nel Paese, piaga ancora lontana dall’essere eradicata, ha il diritto di asilo in Italia.

Il Tribunale di Napoli accoglie la domanda di protezione internazionale e riconosce lo status di rifugiato ex art. 8, co. 1, lett. d), d.lgs. 251\2007 per motivi di appartenenza ad un particolare gruppo sociale del richiedente ricorrente, cittadino della Mauritania, essendo fondato ed effettivo il periculum persecutionis di riduzione alla schiavitù lavorativa in caso di.

Dicembre 20

Corte d’Appello Napoli: la condanna a morte comminata nel Paese di provenienza giustifica il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14, lett. a e b, d.lgs. 251/07

a cura del Dott. Andrea Di Maio In materia di riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14, lett. a, d.lgs. 251/07, la preclusione da delitto ostativo commesso nel Paese di provenienza prevista dall’art. 16, d.lgs 251/07 è “recessiva rispetto al rischio di condanna a morte, se e in quanto la pena capitale sia prevista.

Settembre 28

Corte d’Appello di Venezia: le minacce e le violenze legate a motivi politici, in assenza di tutela effettiva delle autorità, integrano riconoscimento di protezione sussidiaria

a cura del Dott. Andrea Di Maio In materia di riconoscimento della protezione internazionale, l’essersi sottratto a intimidazioni e violenze di natura politica nel Paese d’origine, in un contesto privo di un effettivo controllo da parte delle autorità, costituisce valido presupposto per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. b, d.lgs. 251/07. Corte.