Giugno 29

La Corte di Appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando secondo la disciplina pre-Salvini (d.l. n. 113/2018), riconosce la protezione umanitaria al ricorrente cittadino bengalese il cui rimpatrio, oltre a farlo regredire a condizioni economiche di bisogno, gli precluderebbe il libero esercizio di diritti fondamentali di libertà e di sicurezza.

La Corte ritiene che sussistano i presupposti per il riconoscimento di tale forma di protezione internazionale, secondo la disciplina anteriore al d.l. n. 113/18, in relazione ad un duplice profilo: a) il rischio concreto che l’uomo, ormai inseritosi stabilmente e proficuamente nel tessuto sociale e lavorativo italiano, possa regredire, in caso di rimpatrio, a condizioni.

Maggio 16

Corte di Appello di Reggio Calabria riconosce al cittadino pakistano del Punjab lo status di avente diritto a protezione sussidiaria ai sensi degli artt. 14 e ss. del D. Lg. n. 251 del 2007 e modif. succ.

Per il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi al artt. 14 e ss. del D.Lg. n. 251 del 2007 non è necessario che il richiedente asilo rappresenti una condizione di personale e diretta esposizione al rischio, quando – dalla situazione generale del Paese – sia possibile evincere che la violenza è generalizzata e non controllata.

Maggio 2

La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull’appello, riconosce al cittadino nigeriano del Biafra il diritto alla protezione sussidiaria (art. 14 lett. b, d.lgs. 251/07)

Diversamente dallo status di rifugiato, il requisito della personalizzazione del rischio ai fini dell’accertamento del diritto alla protezione sussidiaria ex art. 14 lett. b) d.lgs. 251/07 è meno stringente, non necessitando che il richiedente protezione sia stato personalmente, intuitu personae, vittima di persecuzioni. Difatti, considerando l’area di provenienza del richiedente alla luce delle informative disponibili.

Febbraio 21

La Corte di Appello di Catanzaro riconosce all’appellante, cittadino pakistano del Punjab, lo status di aventi diritto a protezione sussidiaria ai sensi degli artt.2, lett. g), e 14, lett. c) D.lgs. n. 251/07.

Non è necessaria l’audizione del ricorrente in udienza quando, sentito dalla Commissione territoriale, è stato messo nelle condizioni di riferire ogni circostanza utile ed ha illustrato, peraltro, con chiarezza le ragioni del suo espatrio. Considerando l’area di provenienza del richiedente e alla luce delle informative disponibili, EASO Report (a pagine 75ss) sussistono i presupposti per.