Gennaio 17

Ricorso in Cassazione e tutela cautelare del richiedente protezione internazionale.

Va accolta l’istanza cautelare avanzata ai sensi dell’art.35bis, comma 13, D.Lgs. 25/2008 (alla sezione specializzata in materia di immigrazione del competente Tribunale) dal richiedente protezione ricorrente in Cassazione quando v’è il pericolo di un suo allontanamento dal territorio nazionale in pendenza della definizione del giudizio in Cassazione e in considerazione della concreta ed estrema difficoltà.

Novembre 14

T.A.R. Napoli: il diniego di visto di reingresso è “atto nullo” quando il lavoratore straniero abbia ottenuto l’annullamento del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno a causa del quale fu espulso e la sentenza di accoglimento sia passata in giudicato. Egli ha diritto ad agire “per ottemperanza” (art.112cpa) al fine di ottenere il proprio rientro in Italia e la Questura sarà tenuta a rideterminarsi sulla istanza di soggiorno “ora per allora” (garantendo il contraddittorio che era stato illegittimamente omesso).

Va premesso che la sentenza della sezione che ha annullato il diniego di permesso di soggiorno di cui è stata chiesta l’ottemperanza non è “auto esecutiva” e quindi il ricorso per l’ottemperanza di essa è ammissibile. Tale sentenza infatti produce effetti sia ripristinatori che conformativi: sotto il primo profilo, l’annullamento del diniego di permesso di.

Ottobre 21

Corte d’Appello di Venezia: ricorre il diritto alla protezione umanitaria ai sensi dell’ex art.5, comma 6, d.lgs. 286/1998, nel testo iure temporis applicabile, quando il ricorrente, espatriato nel tentativo di migliorare le proprie condizioni di vita, abbia raggiunto in Italia “un discreto livello d’integrazione”.

La Corte d’Appello di Venezia definitivamente pronunciando dichiara il diritto alla protezione umanitaria del richiedente cittadino del Bangladesh alla luce di un discreto livello d’integrazione raggiunto in Italia, grazie ad attività lavorative che gli consentono di condurre una vita dignitosa e migliorare di quella che presumibilmente potrebbe avere nel Paese di provenienza. “Le stesse modalità.

Giugno 29

La Corte di Appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando secondo la disciplina pre-Salvini (d.l. n. 113/2018), riconosce la protezione umanitaria al ricorrente cittadino bengalese il cui rimpatrio, oltre a farlo regredire a condizioni economiche di bisogno, gli precluderebbe il libero esercizio di diritti fondamentali di libertà e di sicurezza.

La Corte ritiene che sussistano i presupposti per il riconoscimento di tale forma di protezione internazionale, secondo la disciplina anteriore al d.l. n. 113/18, in relazione ad un duplice profilo: a) il rischio concreto che l’uomo, ormai inseritosi stabilmente e proficuamente nel tessuto sociale e lavorativo italiano, possa regredire, in caso di rimpatrio, a condizioni.