Va premesso che la sentenza della sezione che ha annullato il diniego di permesso di soggiorno di cui è stata chiesta l’ottemperanza non è “auto esecutiva” e quindi il ricorso per l’ottemperanza di essa è ammissibile. Tale sentenza infatti produce effetti sia ripristinatori che conformativi: sotto il primo profilo, l’annullamento del diniego di permesso di.
Corte d’Appello di Venezia: ricorre il diritto alla protezione umanitaria ai sensi dell’ex art.5, comma 6, d.lgs. 286/1998, nel testo iure temporis applicabile, quando il ricorrente, espatriato nel tentativo di migliorare le proprie condizioni di vita, abbia raggiunto in Italia “un discreto livello d’integrazione”.
La Corte d’Appello di Venezia definitivamente pronunciando dichiara il diritto alla protezione umanitaria del richiedente cittadino del Bangladesh alla luce di un discreto livello d’integrazione raggiunto in Italia, grazie ad attività lavorative che gli consentono di condurre una vita dignitosa e migliorare di quella che presumibilmente potrebbe avere nel Paese di provenienza. “Le stesse modalità.
La Corte di Appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando secondo la disciplina pre-Salvini (d.l. n. 113/2018), riconosce la protezione umanitaria al ricorrente cittadino bengalese il cui rimpatrio, oltre a farlo regredire a condizioni economiche di bisogno, gli precluderebbe il libero esercizio di diritti fondamentali di libertà e di sicurezza.
La Corte ritiene che sussistano i presupposti per il riconoscimento di tale forma di protezione internazionale, secondo la disciplina anteriore al d.l. n. 113/18, in relazione ad un duplice profilo: a) il rischio concreto che l’uomo, ormai inseritosi stabilmente e proficuamente nel tessuto sociale e lavorativo italiano, possa regredire, in caso di rimpatrio, a condizioni.
Corte d’Appello di Venezia: le minacce e le violenze legate a motivi politici, in assenza di tutela effettiva delle autorità, integrano riconoscimento di protezione sussidiaria
a cura del Dott. Andrea Di Maio In materia di riconoscimento della protezione internazionale, l’essersi sottratto a intimidazioni e violenze di natura politica nel Paese d’origine, in un contesto privo di un effettivo controllo da parte delle autorità, costituisce valido presupposto per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. b, d.lgs. 251/07. Corte.