Diversamente dallo status di rifugiato, il requisito della personalizzazione del rischio ai fini dell’accertamento del diritto alla protezione sussidiaria ex art. 14 lett. b) d.lgs. 251/07 è meno stringente, non necessitando che il richiedente protezione sia stato personalmente, intuitu personae, vittima di persecuzioni. Difatti, considerando l’area di provenienza del richiedente alla luce delle informative disponibili.
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