T.A.R. Napoli: il diniego di visto di reingresso è “atto nullo” quando il lavoratore straniero abbia ottenuto l’annullamento del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno a causa del quale fu espulso e la sentenza di accoglimento sia passata in giudicato. Egli ha diritto ad agire “per ottemperanza” (art.112cpa) al fine di ottenere il proprio rientro in Italia e la Questura sarà tenuta a rideterminarsi sulla istanza di soggiorno “ora per allora” (garantendo il contraddittorio che era stato illegittimamente omesso).

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Va premesso che la sentenza della sezione che ha annullato il diniego di permesso di soggiorno di cui è stata chiesta l’ottemperanza non è “auto esecutiva” e quindi il ricorso per l’ottemperanza di essa è ammissibile. Tale sentenza infatti produce effetti sia ripristinatori che conformativi: sotto il primo profilo, l’annullamento del diniego di permesso di soggiorno comporta che la situazione di fatto del ricorrente debba essere riportata alla condizione anteriore al diniego impugnato in modo da adeguarla alla situazione di diritto creata dalla sentenza; da ciò deriva che l’A. (anzi le amministrazioni coinvolte, essendo il ricorrente stato espulso dall’Italia e, quindi, richiedendosi anche un’attività del MAE) debbano attivarsi affinché il ricorrente possa rientrare in Italia (perché in Italia si trovava il 26 novembre 2018 in attesa di una decisione sulla sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno), rilasciando il visto che ha richiesto e negato in violazione del giudicato, pena grave lesione di elementari esigenze di effettività della tutela giurisdizionale; sotto il secondo profilo, la Questura di Napoli è tenuta a rideterminarsi sulla istanza di permesso di soggiorno del ricorrente ora per allora (garantendo il contraddittorio che era stato illegittimamente omesso).
Deve, quindi, ordinarsi da un lato al Ministero degli Affari Esteri di porre in essere, attraverso la rappresentanza diplomatica in Bangladesh, ogni atto necessario a permettere che il ricorrente possa senza ritardo rientrare in T.N. in modo che la Questura di Napoli, una volta che il ricorrente abbia fatto ritorno in Italia, possa rideterminarsi sulla istanza di rinnovo del permesso di soggiorno del ricorrente previo contraddittorio con lui.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sentenza n.07039/2022 del 14/11/2022

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