DOCUMENTI UTILI

Richiesta per il rilascio del TITOLO DI VIAGGIO:
art.24, comma 2, d.lgs. 251/2007

Fotocopia permesso di soggiorno

– Fotografie formato tessera uguali: nr.2(due)

– Documentazione relativa alle fondate ragioni che non consentono di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del proprio paese

– Versamento di € 42.22 (documento di viaggio) sul c.c.p. 67422808 Intestato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del tesoro;

– Marca da bollo euro 16.00

– Il genitore di minore straniero dimorante in Italia, deve allegare, se l’altro genitore risiede all’estero: autorizzazione del giudice tutelare o assenso al rilascio da parte dell’altro genitore.

N.B.: si segnala che, a mente dell’art.317, comma 1, c.c., “nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l’esercizio della responsabilità genitoriale, questa è esercitata in modo esclusivo dall’altro”

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Ottenere il permesso di soggiorno

Per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno è necessario presentare:

il modulo di richiesta;

-il passaporto (o altro documento di viaggio equivalente), in corso di validità con il relativo visto di ingresso, se richiesto;

-una fotocopia del documento stesso;

-4 foto formato tessera, identiche e recenti;

-una marca da bollo da euro 16,00;

-la documentazione necessaria al tipo di permesso di soggiorno richiesto;

-il versamento di un contributo compreso tra euro 80 e euro 200.

NB.:si segnala che il permesso di soggiorno deve essere richiesto dagli straniri che intendono soggiornare in Italia per più di tre mesi. La domanda per richiedere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno va presentata all’Ufficio Immigrazione della Questura.
La sede competente è individuata con riferimento al luogo di residenza dello straniero.

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Ottenere il ricongiungimento familiare

Lo straniero che richiede il ricongiungimento familiare deve dimostrare la disponibilità:

-di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell’alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;

-di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà dell’importo dell’assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente;

-di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore del genitore ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

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