Ricorso in Cassazione e tutela cautelare del richiedente protezione internazionale.

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Va accolta l’istanza cautelare avanzata ai sensi dell’art.35bis, comma 13, D.Lgs. 25/2008 (alla sezione specializzata in materia di immigrazione del competente Tribunale) dal richiedente protezione ricorrente in Cassazione quando v’è il pericolo di un suo allontanamento dal territorio nazionale in pendenza della definizione del giudizio in Cassazione e in considerazione della concreta ed estrema difficoltà per il ricorrente, cittadino del Bangladesh, di far rientro in Italia ove l’impugnazione dovesse essere accolta.
La natura di diritto fondamentale della persona, assicurato da norme di rango sovranazionale, irrimediabilmente compromesso in caso di rimpatrio assorbe la valutazione in ordine al fumus boni iuris.

L’art.35bis, comma 13, D.Lgs. 25/2008:…Quando sussistono fondati motivi, il giudice che ha pronunciato il decreto impugnato può disporre la sospensione degli effetti del predetto decreto, con conseguente ripristino, in caso di sospensione di decreto di rigetto, della sospensione dell’efficacia esecutiva della decisione della Commissione. La sospensione di cui al periodo precedente è disposta su istanza di parte da depositarsi entro cinque giorni dalla proposizione del ricorso per cassazione. La controparte può depositare una propria nota difensiva entro cinque giorni dalla comunicazione, a cura della cancelleria, dell’istanza di sospensione. Il giudice decide entro i successivi cinque giorni con decreto non impugnabile…

Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, decreto n. cronol.767/2023 del 17.01.2023

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