Protezione internazionale: valida ai fini delle notificazioni l’elezione del domicilio presso il difensore.

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La notifica della decisione presso il domicilio, diverso da quello dichiarato, è nulla e il ricorrente andrà rimesso in termini in assegue dei principi già indicati da Corte Costituzionale 198 e 227/2000 con le quali si affermato il principio secondo il quale il termine inizia a decorrere dalla conoscenza dell’atto.

Tribunale di Genova, decreto di fissazione udienza n. cronol. 3266 del 2022.09.21

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