PILLOLE DI DIRITTO: ESPULSIONE

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L’espulsione amministrativa trova la sua disciplina nell’art. 13 T.U.I. ove si distingue tra:

• espulsione ministeriale (co. 1 art. 13, adottata dal ministro dell’interno per motivi di “ordine pubblico e sicurezza dello stato”)

• espulsione del prefetto (co.2 dello stesso articolo) che sono l’oggetto della seguente
E’ consigliabile spacchettare l’art. 13 tra testo originario e innesti di adeguamento a normativa unionale, ponendo l’attenzione ai commi ivi presenti:

• COMMA 2: sono indicate le ipotesi espulsive: quando e per quali ragioni un cittadino straniero può essere espulso dall’Unione Europea.

• COMMA 2 BIS: fa riferimento ai legami familiari e l’obbligo di “motivazione rinforzata” per lo straniero che abbia esercitato il diritto all’unità familiare o che sia familiare ricongiunto.
Sul tema dei legami familiari si segnala la nota Sent. n. 202/2013 che ha richiamato la norma per estenderla tutte le volte in cui il decreto di espulsione va a toccare situazioni in cui il cittadino straniero ha qui la famiglia.

Può essere espulso per: ingresso irregolare; se non ha permesso di soggiorno a fronte di un regolare ingresso o lo ha chiesto ma gli è stato poi annullato, o non ha fatto la dichiarazione di presenza; può infine essere espulso per pericolosità sociale per appartenenza del cittadino straniero alle categorie richiamate dagli artt. 1, 4, 16 del d.lgs n° 154/2011.

• COMMA 3: viene indicato l’atto amministrativo utilizzato per decretare l’espulsione (la decisione di rimpatrio): esso è un decreto motivato adottato caso per caso. Vi troverete anche l’obbligo del nulla osta per lo straniero espulso sottoposto a procedimento penale ma non detenuto in carcere.

• COMMA 4: si concentra sull’espulsione coatta con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
L’amministrazione procede con l’accompagnamento coatto alla frontiera a mezzo della forza pubblica nel caso di:
– quando c’è rischio di fuga;
– diniego del soggiorno per manifesta infondatezza o per fraudolenza della domanda di rilascio o rinnovo di permesso di soggiorno;
– quando si è stati destinatari di misure di rimpatrio volontario ma non le si è rispettate;
– quando si sono violate le misure alternative al trattenimento e le trovate indicate all’art. 14 co. 1 bis  consegna del passaporto, obbligo di dimora, obbligo di presentazione periodica.

• COMMA 5: è delineato il rimpatrio volontario previsto anche dalla direttiva rimpatri

• COMMA 11: che è il rimedio contro l’espulsione ministeriale (ricorso al TAR).

• COMMA 12: rinvio dello Stato di appartenenza o provenienza.

• COMMA 13: il divieto di re-ingresso, ne abbiamo parlato quando l’altra volta abbiamo affrontato il tema della segnalazione Schengen e nell’art. 96 co.3 della Convenzione di Schengen un cittadino straniero che è destinatario di una misura di espulsione cui è seguito un divieto di ingresso.

• COMMA 14: indica la durata da 3 a 5 anni valutata caso per caso del divieto di re-ingresso. Indica altresì anche un favor riconosciuto al destinatario di una misura di rimpatrio volontario.

Scarica qui l’art. 13 T.U.I. ->art. 13_d. lgs 1998.286 TUI_espulsione