L’esperienza lavorativa in Italia è rilevante per il riconoscimento di protezione umanitaria.

⏱ Tempo di lettura 2 min

In tema di protezione umanitaria, il livello di integrazione raggiunto in Italia dal richiedente, cittadino pakistano, deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di contratti di lavoro anche a tempo determinato (Cass. n. 21240/2020).

La valutazione comparativa, rilevante ai fini del riconoscimento di protezione umanitaria a mente dell’art. 5, co. 6, d.lgs. n. 286/98, tra la condizione del richiedente nel Paese di accoglienza ed in quello di origine deve essere centrata sul rispetto dei diritti fondamentali della persona, come definiti dalle Carte sovranazionali (art. 8 CEDU) e dalla Costituzione (artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost.), sussistendo i requisiti per il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno qualora, accertato il raggiungimento di un apprezzabile livello di integrazione da parte del cittadino straniero, il ritorno nel paese d’origine (Pakistan) renda probabile un significativo scadimento delle sue condizioni di vita privata o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall’art. 8 CEDU (Cass. n. 41778/2021)

Nel caso in cui il richiedente abbia raggiunto un apprezzabile grado di integrazione socio-lavorativa sul territorio italiano, potenzialmente rilevante ai fini della tutela del diritto alla vita privata e familiare di cui all’art. 8 CEDU, la necessaria comparazione in forma attenuata, con il criterio di proporzionalità inversa, tra tale situazione di radicamento e la situazione in cui egli verrebbe proiettato in caso di ritorno nel paese di provenienza, comporta che – ad eccezione delle ipotesi di radicale incertezza sulla identità o nazionalità stessa del richiedente – la ritenuta non credibilità del racconto della sua vicenda personale, non sia di ostacolo al riconoscimento del beneficio richiesto, dovendosi apprezzare le conseguenze del rimpatrio sulla base delle condizioni generali del Paese di origine correlate alla sua posizione individuale (Cass. n. 41778/2021).

La Corte Suprema di Cassazione, sezione lavoro, sent. n 28026/2022 del 26.09.2022

Scarica il provvedimento