La donna vittima di violenze domestiche in patria ha diritto al riconoscimento di protezione internazionale se lo Stato d’origine non fornisce adeguata tutela.

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a cura della Dott.ssa Martina Onesto

La Corte di Cassazione ha affermato che “ai sensi dell’art.3, co.1, lett. b) della Convenzione di Istanbul, “ per “violenza domestica” devono intendersi tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima”, e che le Parti contraenti sono tenute ad adottare “misure legislative o di altro tipo idonee a garantire che la violenza contro le donne basata sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione e come una forma di grave pregiudizio che dia luogo ad una protezione complementare/sussidiaria”.

La Suprema Corte ha ribadito che gli atti di violenza domestica sono riconducibili all’ambito dei trattamenti inumani o degradanti e sono pertanto idonei al riconoscimento della protezione sussidiaria a mente dell’art.14, lett. b), del d.lgs. n.251/2007, “qualora risulti che le autorità statuali non contrastino tali condotte o non forniscano protezione contro di esse, essendo frutto di regole consuetudinarie locali”. Ne consegue che il giudice di merito è tenuto a verificare ai sensi dell’art.5 del d.lgs. n.251/2007 se lo Stato di origine sia in grado di offrire alla donna adeguata protezione.

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia omesso qualsiasi indagine officiosa su questa ragione di protezione internazionale, altresì precisando che tale indagine “non può venir meno a fronte della valorizzazione della natura economica dei motivi dell’espatrio”. Pertanto, è accolto il ricorso che eccepisce vizio ex art. 360 co.1 n.5 c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e la sentenza cassata.

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Civile, ordinanza n.30360/2021

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