La Corte Suprema, sezione di lavoro, accoglie il riscorso, cassa il decreto impugnato e rimanda al Tribunale di Salerno: riaffermati i principi di “necessaria” valutazione del grado di integrazione lavorativa e di “autonomia” della domanda di protezione umanitaria rispetto delle diverse e superiori forme do protezione.

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È fondato il ricorso avverso la decisione del Tribunale di Salerno che non ha valutato i fattori di integrazione lavorativa e di vulnerabilità (inclusa le giovane età al momento dell’espatrio, l’assenza di legami famigliari nel Paese di origine, le violenze e torture subite in Libia), non così uniformato ai principi di “comparazione attenuata” attualmente consolidati in subiecta materia e di rilevanza della sproporzione tra i contesti di vita nel Paese di origine ed in Europa; Va pertanto cassato il decreto impugnato con rinvio al Giudice di merito affinché proceda ad un nuovo esame della domanda di protezione umanitaria nel rispetto dei ulteriori prncipi . (Cass. civ. n.13096/2019; conf. Cass. civ. n.13565/2020, Cass. civ. n.3583/2021)

In tema di protezione umanitaria, nel caso in cui il richiedente abbia raggiunto un apprezzabile grado di integrazione socio-lavorativa sul territorio italiano, potenzialmente rilevante ai fini della tutela del diritto alla vita privata e familiare di cui all’art. 8 CEDU, la necessaria comparazione in forma attenuata, con il criterio di proporzionalità inversa, tra tale situazione di radicamento e la situazione in cui egli verrebbe proiettato in caso di ritorno nel paese di provenienza, comporta che – ad eccezione delle ipotesi di radicale incertezza sulla identità o nazionalità stessa del richiedente – la ritenuta non credibilità del racconto della sua vicenda personale, non sia di ostacolo al riconoscimento del beneficio richiesto, dovendosi apprezzare le conseguenze del rimpatrio sulla base delle condizioni generali del Paese di origine correlate alla sua posizione individuale sul punto, Cass. civ. n.41778/2021.

La Corte Suprema di Cassazione, sezione lavoro, sent. n.29485/2022 del 2022.10.10

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