Illegittimo il provvedimento di espulsione per presunta pericolosità sociale verso il cittadino straniero lungosoggiornante, senza motivata valutazione del ricorrente

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a cura dell’Avv. Alessia Nicodemo
In tema di espulsione del cittadino straniero lungosoggiornante, è illegittimo il provvedimento prefettizio emesso sulla scorta di una presunta pericolosità sociale senza una motivata valutazione del ricorrente delle cause di espulsione indicate dall’art. 9, co. 10, d.lgs 286/1998 (“gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato”) o della riconducibilità a una delle categorie di persone “pericolose” previste dall’art. 1 della L. 1423/1956 e dall’art. della 1 L. 575/1965, ovvero al collegamento ad organizzazioni o attività terroristiche, nonché, in caso di sussistenza di una di tali cause, alla prevalenza da attribuire ad esse rispetto ad eventuali elementi indicativi di positiva integrazione sociale e lavorativa del ricorrente, secondo quanto disposto dall’art. 9, co. 11, d.lgs cit. (“ai fini dell’adozione del provvedimento di espulsione… si tiene conto anche dell’età dell’interessato, della durata del soggiorno sul T.N., delle conseguenze dell’espulsione per l’interessato, dell’esistenza di legami familiari e sociali nel T.N. e dell’assenza di tali vincoli con il Paese d’origine”).

Giudice di Pace di Napoli, ordinanza n.1635/2021

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