Il Tribunale di Venezia accoglie il ricorso e riconosce lo status di rifugiata alla giovane cittadina nigeriana che ha subito atti di violenza (in forma grave: tratta) ed MGF, in quanto atti di persecuzione dovuti alla sua apparenza ad un determinato gruppo sociale “donna”.

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È fondato il diritto alla protezione internazionale per essere inequivoco il fatto che la ricorrente sia stata vittima di tratta, sottoposta a mutilazione genitale femminile di secondo tipo (la classificazione OMS) e che possa essere vittima di re-trafficking in ipotesi di rimpatrio. Tali dati costituiscono una forma distinta di persecuzione, che ricade all’interno della definizione di rifugiato ex Convenzione di Ginevra del 1951, potendosi qualificare l’appartenenza al genere femminile quale l’appartenenza ad un determinato “gruppo sociale” rilevante per l’invocata convenzione.
IOM – INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATIONS, The Causes and Consequences of Re-trafficking: Evidence from the IOM Human Trafficking Database, 2010

Entrando più nello specifico, le aree in cui vengono maggiormente reclutate le donne sono Edo State (nelle zone rurali di Benin City, dove appunto la ricorrente è nata ed ha vissuto fino al suo espatrio) Delta State e altri Stati come Ondo, Lagos e Abia. L’età media delle donne reclutate varia tra i 17 e i 28 anni.
Sulla tratta delle donne – dal reclutamento in Nigeria, allo sfruttamento sessuale in Europa – si rinvia a EASO, Nigeria – Sex Trafficking of women 2015

Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di immigrazione, decreto n.5344/2023 del 11.04.2023

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