Il Tribunale di Salerno riconosce protezione internazionale al cittadino nigeriano perseguitato per l’orientamento sessuale.

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Ai sensi degli artt.7 e ss. va riconosciuto lo status di rifugiato al richiedente protezione (cittadino nigeriano) che abbia lasciato il suo Paese per il timore di subire persecuzioni in ragione del proprio orientamento sessuale (appartenenza ad un particolare gruppo sociale: art.8, comma 1, lett. d, d.lgs n.251/2007) e che abbia tempestivamente presentato domanda di protezione, reso dichiarazioni credibili e coerenti sia nella fase amministrativa, che giudiziale.
In particolare, deve rilevarsi che il codice penale nigeriano al capitolo 21, art. 214, punisce l’omosessualità con la reclusione fino ad anni 14, mentre, negli stati federali del Paese nei quali è applicata la Sharia, la pena per gli omosessuali è di 100 frustate per l’uomo o la donna non sposati e la morte per lapidazione se sposati. La legge rende illegali tutte le forme di attività a sostegno o promozione dei diritti LGBTQI+ e criminalizza la registrazione e la partecipazione a club, società o organizzazioni gay e vieta, inoltre, qualsiasi supporto a tali organizzazioni.(Country Reports on Human Rights Practices: Nigeria)

Tribunale di Salerno, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, ordinanza n.1828 del 21.06.2022

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