Il Tribunale di Roma riconosce protezione speciale alla richiedente cittadina indiana per tutelarne legami familiari e maternità.

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Il Tribunale di Roma dichiara il diritto della ricorrente alla protezione speciale ai sensi dell’art. 32 d.lgs. 28 genn. 2008 n.25 prendendo in considerazione il rapporto familiare col compagno e la nascita della figlia in Italia, ritenendo che un eventuale rimpatrio della richiedente possa costituire una violazione del diritto alla tutela della propria vita familiare, con la necessità, in mancanza di ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, di garantire la protezione di tale bene giuridico.

Sul punto, la giurisprudenza europea ha costantemente affermato l’importanza per i figli dei richiedenti asilo, alla luce dell’art. 8 CEDU, della solidità dei legami sociali, culturali e familiari col Paese di accoglienza (Üner c. Paesi Bassi [GC]; Udeh c. Svizzera), nonché di dover tener conto dell’interesse superiore dei figli minori nelle valutazioni relative all’espulsione di un genitore e, in particolare, delle difficoltà legate al ritorno nel Paese di origine del genitore stesso(Jeunesse c. Paesi Bassi [GC])

Il Tribunale di Roma, decreto accoglimento n. 55022/2019 del 04.082022

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