Il Tribunale di Napoli riconosce protezione internazionale alla richiedente nigeriana affetta da HIV, affermando la rilevanza dei comportamenti discriminatori che patirebbe in Nigeria: tale condizione è, infatti, riconducibile all’ipotesi normativa di persecuzioni dovute all’appartenenza ad un particolare gruppo sociale.

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È condivisibile quanto sostenuto nel ricorso introduttivo circa l’appartenenza della ricorrente ad un particolare gruppo sociale, in quanto affetta da HIV, malattia che in Nigeria è avvolta in un clima di paura e discriminazione (si veda EASO Guidance on membership of a particular social group) poiché malattie come HIV/AIDS possono essere considerate un background comune agli appartenenti al gruppo sociale, che non può essere cambiato. Va, pertanto, riconosciuto lo status di rifugiato alla cittadina nigeriana ai sensi dell’art. 2 lett. f) d.lgs 251/07 per il persistere di discriminazioni nelle famiglie, nelle comunità e sui luoghi di lavoro.

Tribunale di Napoli, accoglimento, n. cronol. 2816/2022 del 23.03.2022

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