È condivisibile quanto sostenuto nel ricorso introduttivo circa l’appartenenza della ricorrente ad un particolare gruppo sociale, in quanto affetta da HIV, malattia che in Nigeria è avvolta in un clima di paura e discriminazione (si veda EASO Guidance on membership of a particular social group) poiché malattie come HIV/AIDS possono essere considerate un background comune agli appartenenti al gruppo sociale, che non può essere cambiato. Va, pertanto, riconosciuto lo status di rifugiato alla cittadina nigeriana ai sensi dell’art. 2 lett. f) d.lgs 251/07 per il persistere di discriminazioni nelle famiglie, nelle comunità e sui luoghi di lavoro.
Tribunale di Napoli, accoglimento, n. cronol. 2816/2022 del 23.03.2022