Il Tribunale di Bari riconosce lo status di rifugiata alla richiedente cittadina nigeriana vittima di matrimonio forzato e MGF, per il pericolo di subire nuove persecuzioni e violenze dovute all’appartenenza ad un determinato gruppo sociale.

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Il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell’ex art. 7 D.lgs. 251/2007 alla richiedente nigeriana, cui già in Commissione era stata riconosciuta protezione speciale, in quanto appartiene ad un particolare gruppo sociale (donna vittima di MGF e matrimonio forzato). Nel caso specifico, il Tribunale enfatizza il pericolo di persecuzione in seno alla famiglia non potendosi escludere che “la stessa, se rimpatriata, possa essere obbligata in tal senso (matrimonio) e quindi, in caso di rifiuto, subire discriminazioni alla luce del suo essere donna” in assenza di tutela statuale (art. 6 com. 2 D.lgs. 251/2007)

Il Tribunale di Bari, decreto n. cronol. 3802/2022 del 15/09/2022

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