Giudice di Pace di Napoli: espulsione illegittima se non tradotta in lingua conosciuta dallo straniero.

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a cura dell’Avv. Pasquale Mormile
È illegittima l’espulsione del cittadino straniero per omessa traduzione dell’atto espulsivo.
Nel caso di specie il signor H.K., cittadino bengalese, era destinatario di un decreto di espulsione tradotto nella sola lingua inglese (a caratteri latini), rendendosi incomprensibile il contenuto dell’atto, limitativo della sfera giuridica e personale del ricorrente che, invece, era in grado di leggere la sola lingua bangla (che adotta idiomi derivati dall’hindi, sanscrito e molte lingue indoarie).
Sul punto, il Giudice di Pace di Napoli ha ritenuto nullo l’atto emesso per violazione degli artt. 13, comma 7, T.U.I. e dell’art. 12, paragrafo 3, direttiva n. 2008/115/CE, all’uopo richiamando un principio espresso e consolidato dalla S.C. nelle ordinanze n.24148/16, n. 22405/17 e n.2865/18, ovvero “il ricorso è manifestamente fondato alla luce del principio di diritto enunciato da questa Corte… secondo cui è nullo il provvedimento di espulsione tradotto in lingua veicolare per l’affermata irreperibilità immediata di traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero… senza che l’amministrazione abbia affermato l’impossibilità di predisporre un testo nella lingua conosciuta dal destinatario dell’atto…”

Giudice di Pace, ordinanza del 12.07.2021

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