Espulsione – carenza elemento soggettivo dell’atto amministrativo – nullità

⏱ Tempo di lettura < 1 min

È annullato il decreto di espulsione adottato ai sensi dell’art.13, comma 2, TUI nei confronti del cittadino extracomunitario quando è accertata l’irregolarità della sua firma: nella fattispecie il decreto non recava la sottoscrizione del Prefetto, né del suo Vicario ma di altro funzionario dell’u.t.g. e tanto è bastato per la declaratoria di nullità dell’atto espulsivo.
Il GdP di Napoli – dr.ssa I. Camera, con ordinanza del 26.01.2023, aderendo a giurisprudenza di legittimità della S.C. oramai consolidata (ex multis, Ord. n.24148/2016: “il decreto notificato non contiene la sottoscrizione del Prefetto competente. Il potere corrispondente a questa funzione spetta solo al Vice Prefetto vicario, l’organo incaricato, quale supplente, di esercitare le competenze spettanti al Prefetto impossibilitato. Tali compiti non sono, però, esercitabili da un terzo, come nel caso in esame, essendo necessaria la menzione delle delega conferita al firmatario dell’atto amministrativo. Ne consegue che il provvedimento impugnato è, sotto questo profilo, affetto da eccesso di potere e di incompetenza dell’organo che lo ha emanato”), accertato che l’atto impugnato era carente della sottoscrizione del Prefetto e del suo Vicario e che non v’era alcuna delega alla firma dell’atto, ha statuito per “l’accoglimento del ricorso con assorbimento degli altri motivi”.

Massima a cura dell’Avv. Pasquale Mormile

Scarica qui il provvedimento