Corte di Appello di Reggio Calabria riconosce al cittadino pakistano del Punjab lo status di avente diritto a protezione sussidiaria ai sensi degli artt. 14 e ss. del D. Lg. n. 251 del 2007 e modif. succ.

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Per il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi al artt. 14 e ss. del D.Lg. n. 251 del 2007 non è necessario che il richiedente asilo rappresenti una condizione di personale e diretta esposizione al rischio, quando – dalla situazione generale del Paese – sia possibile evincere che la violenza è generalizzata e non controllata dai poteri statali.
Pure va tenuto in considerazione la vulnerabilità specifica dell’appellante richiedente protezione quando, come nel caso d’esame, i motivi della fuga si inquadrano in un contesto di violenze a sfondo religioso e, da informative accreditate (EASO Report), il Paese (Pakistan) e la specifica area di provenienza (Punjab) risultino caratterizzati da violenti ed irrisolti conflitti interreligiosi.

La Corte di Apello di Regio Calabria, sentenza n.359 del 16.05.2022

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