Corte d’Appello di Napoli, decreto del 5 dicembre 2015

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Sussistono i presupposti per l’autorizzazione al soggiorno in T.N. ex art.31, comma 3, d.lgs. 286/98 in favore del cittadino straniero e dei suoi due figli in tenera età, dal momento che trattasi di una famiglia coesa, che vive da tempo in Italia sostentata dal lavoro non illecito del padre, che pure si occupa dell’accudimento e della crescita dei figli minori, i quali appaiono ben inseriti nella comunità locale ed integrati nella scuola dell’infanzia; l’allontanamento del padre o quello dei minori verso un Paese (Tanzania) col quale questi non hanno alcun radicamento culturale ed affettivo e, peraltro, afflitto da enormi carenze sanitarie, sarebbe di indubbio nocumento per il loro sviluppo psicofisico.
Non ostano alla concessione dell’autorizzazione i risalenti precedenti penali di cui è gravato l’istante, poiché su di essi prevale l’interesse dei minori alla conservazione del rapporto genitoriale anche col padre il quale, con la creazione del nuovo nucleo familiare e l’attuale attività lavorativa, ha dimostrato che il suo attuale interesse è quello di mantenere la famiglia secondo le sue possibilità.