Inoltre, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.lgs.286/98, “nell’adottare il provvedimento di… diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell’articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiaroi dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese di origine, nonchè, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale“.
É pertanto illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno che sia fondato sulla sola presenza di una segnalazione di innammissibilità Schengen da parte di un altro Stato membro, ove non sussistano elementi evidenti di pericolo per la pubblica sicurezza, la difesa dell’ordine e la prevenzione di reati, che impongono di trascurare le necessità familiari del cittadino comunitario.