Consiglio di Stato, 30 maggio 2018, sentenza n.3241

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Incontestata la dichiarata legittimazione soggettiva all’accesso in capo al cittadino straniero istante copia del provvedimento finale di diniego dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno (affermata dalla pronuncia di primo grado: TAR Campania, Napoli, sezione VI, n.4386/2017 di accoglimento del ricorso in materia di accesso), non è esatta la tesi dell’Amministrazione appellante con la quale si sostiene la non ostensibilità oggettiva del diniego, in quanto atto recettizio non ancora notificato all’interessato, così come richiesto dalla disciplina di settore al fine “di garantire il reperimento dello straniero ogni qualvolta al diniego di permesso di soggiorno debba seguire l’espulsione immediata con accompagnamento alla frontiera”.

È corretto il nucleo motivazionale della sentenza appellata ove si afferma la facoltà dello straniero/interessato di avvalersi di poteri rappresentativi secondo il disposto di cui agli artt. 5, 6 e 7 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi). Va, peraltro, osservato ed ulteriormente precisato che il richiamo allo strumento della rappresentanza non può non comportare anche l’integrale richiamo alle norme del codice civile che ne disciplinano il funzionamento (art. 1387 e ss. cod. civ.). Quando, come nel caso di specie, il professionista sia munito di un mandato di rappresentanza “ad ampio spettro”, con elencazione e valenza generale dei poteri conferiti (“niuno escluso”), il richiamo all’istituto della rappresentanza legale, oltre a comportare l’obbligo per l’Amministrazione di consentire visione ed estrazione di copia del diniego dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno anche a soggetti delegati dal destinatario, vi fa discendere ogni effetto che la legge riconduce alla comunicazione brevi manu al destinatario/rappresentato, tra cui anche gli effetti espressamente stabiliti dall’art. 12, comma 2, d.p.r. n. 394/1999 in tema di avviso questorio, contenuto nel diniego medesimo, a lasciare volontariamente il territorio dello Stato nel termine ivi concesso, nonché della correlata avvertenza che, in mancanza, si procederà nei suoi confronti a norma dell’art. 13 del t.u.i., nel rispetto anche del principio di fondo della Direttiva 115/2008/UE (cfr. “considerando” n. 10, secondo cui “si dovrebbe preferire il rimpatrio volontario al rimpatrio forzato e concedere un termine per la partenza volontaria“).

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