Ai fini di tale riconoscimento, infatti, i plurimi atti di violenza posti in essere da soggetti persecutori (anche privati) di cui è stata vittima la ricorrente (cittadina nigeriana) nel proprio Paese ed in quello di transito (Libia), così come il concorrente ed attuale rischio di re-trafficking e a stigmatizzazione sociale e familiare sono riconducibili a.
L’avviato processo di radicamento in Italia impone la tutela della vita privata del richiedente protezione: segue il riconoscimento di protezione speciale ex art.32, co.3, d.lgs. n.25\2008
V’è diritto alla protezione speciale ex art. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008, come modificato dal d.l. 130\20, nel testo previgente il cd. decreto Cutro, per il richiedente (cittadino nigeriano), il cui rimpatrio comporterebbe l’interruzione forzata dell’avviato processo di “radicamento”, anche sociale, che deriva dalla sua effettiva integrazione sul piano lavorativo. Reimmettere il richiedente in un.
Fondato è il timore di subire un danno grave (nella fattispecie, detenzione in condizioni disumane e tortura) per il richiedente protezione internazionale cittadino di Pakistan che ivi sarebbe a rischio di condanna da parte della Corte Marziale per il reato di diserzione militare (nella fattispecie, trattasi di militare della Marina): segue la dichiarazione del diritto alla protezione sussidiaria ai sensi degli articoli 2, lett. g), e 14, lett. b), d.lgs. 251.
Erra sul piano logico-giuridico la Commissione Territoriale che, nel momento in cui, pur ritenendo verosimile che l’istante sia stato un militare della Marina Militare pakistana, non abbia poi considerato che già per il solo fatto di essere espatriato clandestinamente, ancora in forze presso la Marina Militare pakistana, egli si è reso responsabile del reato di.
Il richiedente protezione internazionale – cittadino della Mauritania – fuggito perché vittima di schiavitù nel Paese, piaga ancora lontana dall’essere eradicata, ha il diritto di asilo in Italia.
Il Tribunale di Napoli accoglie la domanda di protezione internazionale e riconosce lo status di rifugiato ex art. 8, co. 1, lett. d), d.lgs. 251\2007 per motivi di appartenenza ad un particolare gruppo sociale del richiedente ricorrente, cittadino della Mauritania, essendo fondato ed effettivo il periculum persecutionis di riduzione alla schiavitù lavorativa in caso di.