Cassazione: espulsione illegittima dello straniero che reitera la domanda di protezione internazionale.

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a cura dell’Avv. Pasquale Mormile
In tema di immigrazione, è illegittima l’espulsione del cittadino straniero che, recatosi in Questura per avanzare domanda reiterata di protezione internazionale, si vede dichiarare inammissibile la propria richiesta dalla medesima Questura, la quale procede con la segnalazione al Prefetto con conseguente emissione del decreto di espulsione dal T.N. Ovvero, in applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 7 e in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea (in particolare, sentenza 30 maggio 2013, causa C-534/11), il cittadino straniero richiedente asilo ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato per tutto il tempo durante il quale la sua domanda viene esaminata, anche se è stata presentata dopo l’emissione del decreto di espulsione, ed anche se trattasi di domanda reiterata, le cui condizioni di ammissibilità sono circoscritte alla deduzione di circostanze nuove: nel caso di specie, la Commissione territoriale non era stata messa in grado di decidere sulla domanda – fermo restando che, in presenza delle altre condizioni di legge, può comunque essere disposto il suo trattenimento, nel caso in cui la richiesta appaia del tutto strumentale – sicchè, operando il divieto di espulsione, il rigetto dell’opposizione avverso il decreto di espulsione, da lui proposta innanzi al giudice di pace, qualora abbia ritenuto irrilevante questa circostanza, deve ritenersi illegittimo (in questo senso già Cass. n. 19819 del 2018).

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Civile, ordinanza n.13284/2021

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