2) Il patrocinio a spese dello Stato è applicabile in ogni giudizio civile, pure di volontaria giurisdizione, ed anche quando l’assistenza tecnica del difensore non è prevista come obbligatoria. Come infatti si ricava dal D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 74 e 75, con cui vengono dettate le disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato, questo è assicurato, non solo “nel processo civile“, ma anche “negli affari di volontaria giurisdizione“, sempre che l’interessato “debba o possa essere assistito da un difensore“.
3)Il Tribunale non può rigettare l’opposizione alla revoca del beneficio dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato su circostanze (nel caso in questione, l’incompletezza della dichiarazione di impegno ex art. 79, comma 1, lett. d), d.p.r. 115/2002) non rilevate nel decreto di revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio, non eccepita dalla difesa erariale e non discussa tra le parti nel giudizio di opposizione: trattandosi di questione mista di fatto e di diritto, il giudice avrebbe dovuto previamente sottoporla al contraddittorio delle parti, per dare modo alla parte che aveva richiesto l’ammissione al beneficio di dedurre che essa si era, in realtà, limitata, come poi emerso, ad utilizzare la modulistica già prestampata e fornita dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.
Orientamento: nuovo
Conformi: sentenze 30069/2017 e 30070/2017.