Cassazione Civile, ordinanza n.2865 del 6 febbraio 2018

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É nullo il provvedimento di espulsione tradotto in lingua veicolare per l’affermata irreperibilità immediata di traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, cittadino del Bangladesh, salvo che l’amministrazione non affermi ed il giudice non ritenga plausibile, l’impossibilità di predisporre un testo nella lingua conosciuta dallo straniero per la sua rarità ovvero l’inidoneità di tal testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta.

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