Dicembre 18

Pendente il ricorso ex art. 35 bis, il richiedente è inespellibile: è esclusa per il Giudice di pace la possibilità di una valutazione prognostica circa il diritto alla protezione internazionale.

Pendente il ricorso ex art. 35 bis, il richiedente è inespellibile: è esclusa per il Giudice di pace la possibilità di una valutazione prognostica circa il diritto alla protezione internazionale.

a cura del dott. Daniele Casola È affetta da violazione di legge l’ordinanza adottata all’esito di un giudizio di opposizione in cui, anzichè prendere atto dell’inespellibilità per la pendenza di un giudizio di accertamento del diritto alla protezione internazionale, il giudicante compia una propria, autonoma e prognostica valutazione negativa sulla “accoglibilità” della domanda di protezione.

Novembre 4

L’inattendibilità del richiedente non “blocca” il dovere di cooperazione del Giudice.

L’inattendibilità del richiedente non “blocca” il dovere di cooperazione del Giudice.

a cura del dott. Daniele Casola In tema di protezione sussidiaria ai sensi della lettera “c” dell’art. 14 del d.lgs. 251/2007, il potere/dovere di indagine d’ufficio del Giudice circa la situazione generale esistente nel Paese del richiedente non trova ostacolo nella non credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente riguardo alla vicenda personale, sempre che il.

Novembre 4

Il sospetto della “tratta” impone l’audizione giurisdizionale della richiedente.

Il sospetto della “tratta” impone l’audizione giurisdizionale della richiedente.

Sussiste l’obbligo del Giudice del merito di disporre l’audizione della richiedente asilo allorquando emergano indizi che ella sia stata vittima di tratta, poiché il Giudice non deve fermarsi a verificare l’eventuale inverosimiglianza e lacunosità del racconto da ella reso in Commissione, ma deve avvalersi degli strumenti istruttori di cui dispone, tra cui quello dell’audizione giurisdizionale.

Ottobre 21

Il termine per impugnare la decisione di manifesta infondatezza è di trenta giorni quando la procedura non sia stata “accelerata”.

Il termine per impugnare la decisione di manifesta infondatezza è di trenta giorni quando la procedura non sia stata “accelerata”.

a cura del dott. Daniele Casola Va cassato il decreto del Tribunale che aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione di una decisione di manifesta infondatezza proposta nel termine di trenta giorni. Difatti, in base al combinato disposto di cui agli artt. 28-bis e 28-ter d.lgs. 25/08, la valutazione di manifesta infondatezza della domanda di protezione è “prius.