Art. 35bis, comma 13, D.lgs. n.25/2008: il Tribunale di Roma sospende degli effetti del decreto di rigetto impugnato in Cassazione per garantire la difesa effettiva e le prerogative istruttorie del Giudice di rinvio.

⏱ Tempo di lettura < 1 min

Le esigenze difensive e di “effettività di contatto” tra il ricorrente e il suo difensore e la necessità di garantire – in una eventuale fase rescissoria – la possibilità di un supplemento di istruttoria (nuova audizione del richiedente protezione) impongono di accordare tutela cautelare al ricorrente in Cassazione (art.35bis, comma 13, d.lgs.25/2008), col ripristino dell’efficacia esecutiva della decisione denegatoria della Commissione Territoriale. Pure rileva l’ulteriore considerazione che la situazione di fatto a suo tempo dedotta potrebbe subire deterioramenti irreversibili rispetto a quella rappresentata al momento della domanda di asilo.

Tribunale Ordinario di Roma, decreto del 13.05.2022

Scarica qui il provvedimento