Accompagnamento alla frontiera del cittadino straniero: la “crocetta” non esaurisce l’obbligo di motivazione incombente sul Giudice della convalida.

⏱ Tempo di lettura < 1 min

a cura dell’Avv. Luigi Migliaccio
Non è sufficiente “barrare la casella” relativa al generico richiamo dei presupposti di legge, ma la convalida dell’accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica (art. 13 co. 4 T.U.I.), impone che il provvedimento giurisdizionale adottato all’esito dell’udienza camerale prevista dall’art. 13 co. 5 bis T.U.I. sia motivato e rechi “gli elementi necessari e sufficienti affinchè il destinatario con la normale diligenza possa individuare il nucleo della decisione che sottende alla misura adottata”. La Suprema Corte cassa senza rinvio e le spese seguono la soccombenza.

Scarica qui l’ordinanza –>cassazione – art. 13 T.U.I. – accompagnamento alla frontiera

Leggi anche

Pillole di diritto
Il Giudice di Pace non può compiere un’autonoma valutazione sull’esito della domanda di protezione: il richiedente è inespellibile.
L’inattendibilità del richiedente non “blocca” il dovere di cooperazione del Giudice.

Partecipa al webinar gratuito sul tema del ricongiungimento familiare