a cura del Dott. Andrea Di Maio
In materia di riconoscimento della protezione internazionale, l’esame delle condizioni nel Paese d’origine del richiedente asilo deve avvenire tramite integrazione istruttoria officiosa e non può limitarsi a generiche valutazioni: incorre, pertanto, nella violazione dell’art. 8, co.3, d.lgs. 25/08 (e nel conseguente vizio di motivazione apparente) la sentenza pronunciata dal giudice di merito che omette di individuare le aggiornate e “specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte”.
In materia di riconoscimento della protezione internazionale, l’esame delle condizioni nel Paese d’origine del richiedente asilo deve avvenire tramite integrazione istruttoria officiosa e non può limitarsi a generiche valutazioni: incorre, pertanto, nella violazione dell’art. 8, co.3, d.lgs. 25/08 (e nel conseguente vizio di motivazione apparente) la sentenza pronunciata dal giudice di merito che omette di individuare le aggiornate e “specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte”.
Corte Suprema di Cassazione, Sezione Civile, ordinanza n.25221/2021