Fondato è il timore di subire un danno grave (nella fattispecie, detenzione in condizioni disumane e tortura) per il richiedente protezione internazionale cittadino di Pakistan che ivi sarebbe a rischio di condanna da parte della Corte Marziale per il reato di diserzione militare (nella fattispecie, trattasi di militare della Marina): segue la dichiarazione del diritto alla protezione sussidiaria ai sensi degli articoli 2, lett. g), e 14, lett. b), d.lgs. 251.

⏱ Tempo di lettura < 1 min Erra sul piano logico-giuridico la Commissione Territoriale che, nel momento in cui, pur ritenendo verosimile che l’istante sia stato un militare della Marina Militare pakistana, non abbia poi considerato che già per il solo fatto di essere espatriato clandestinamente, ancora in forze presso la Marina Militare pakistana, egli si è reso responsabile del reato di diserzione e […]