La Corte ritiene che sussistano i presupposti per il riconoscimento di tale forma di protezione internazionale, secondo la disciplina anteriore al d.l. n. 113/18, in relazione ad un duplice profilo: a) il rischio concreto che l’uomo, ormai inseritosi stabilmente e proficuamente nel tessuto sociale e lavorativo italiano, possa regredire, in caso di rimpatrio, a condizioni.
Il Tribunale di Salerno riconosce protezione internazionale al cittadino nigeriano perseguitato per l’orientamento sessuale.
Ai sensi degli artt.7 e ss. va riconosciuto lo status di rifugiato al richiedente protezione (cittadino nigeriano) che abbia lasciato il suo Paese per il timore di subire persecuzioni in ragione del proprio orientamento sessuale (appartenenza ad un particolare gruppo sociale: art.8, comma 1, lett. d, d.lgs n.251/2007) e che abbia tempestivamente presentato domanda di.
Il Consiglio di Stato, adito con appello cautelare, dà rilevanza al pericolo di espulsione dal T.N. del ricorrente privo di precedenti penali e da tempo in Italia
In considerazione dell’esigenza di istruttoria supplementare (su alloggio e reddito), la comparazione dei contrapposti interessi deve privilegiare quello (prevalente) del ricorrente in primo grado a non trovarsi soggetto all’espulsione dal territorio nazionale, anche in ragione dell’assenza di precedenti penali in capo allo stesso e della sua presenza in Italia da lungo tempo Consiglio di Stato,.